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Nell’ambito delle ispezioni di legge previste dal DPR 462/01, il datore di lavoro (DL) deve richiedere l’omologazione e deve periodicamente sottoporre a verifica i propri impianti elettrici presenti in luoghi con pericolo di esplosione (zone ATEX). Un esempio classico di luoghi con pericolo di esplosione sono i distributori di benzina oppure le centrali di decompressione metano. Per tali luoghi è necessario in via preliminare procedere ad una classificazione delle aree in coerenza con la Norme CEI EN 60079-10-1 in caso di gas e CEI EN 60079-10-2 in caso di polveri. Tale studio guiderà il progetto dell’impianto elettrico da parte di professionista abilitato con scelta specifica dei materiali e apparati ATEX.

luoghi pericolo esplosione
A due anni dall’entrata in esercizio dell’impianto elettrico, periodo nel quale deve avvenire l’omologazione obbligatoria da parte degli organi competenti per territorio (ASL o ARPA), il DL è tenuto alla verifica periodica degli stessi impianti elettrici incaricando o l’ASL/Arpa di competenza o un Organismo Abilitato dal MiSE (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) ai sensi del DPR 462/01 per la specifica area.

Eventuali modifiche sostanziali degli stessi impianti richiedono la verifica straordinaria sempre ai sensi del DPR 462/01 in analogia alle verifiche periodiche.

La MA.DE. annovera tale abilitazione del MiSE (vedi decreto) (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) con specifico accreditamento su schema ISP secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da parte di Accredia (vedi certificato). I servizi di ispezione offerti in tale ambito permettono quindi di accertare il persistere della rispondenza dell’impianto elettrico e dei sistemi adottati alle Norme di sicurezza e alla Regola dell’arte, così da non risultare modificate le condizioni originarie di sicurezza. A tale scopo, gli ispettori MA.DE. rileveranno nello specifico:

l’idoneità del tipo di costruzione (tipo, gruppo, classe, stato di conservazione);
l’idoneità dell’impianto (tipo di cavi, giunti, raccordi, equipotenzialità);
la verifica di protezione da sovraccarico per le linee di alimentazione dei motori (se esistenti);
le condizioni ambientali (polvere, agenti corrosivi);
la conservazione delle condizioni di sicurezza originarie.
Al termine delle ispezioni, la MA.DE. rilascerà il verbale di ispezione ai sensi del DPR 462/01.

Per maggiori informazioni sulle modalità operative, consulta o scarica:

CognomeNomeMansioneArea 1Area 2Area 3Area 4
De FrancescaAntonioResp. TecnicoSISISISI
MorelliRemoVice-Resp. TecnicoSISISISI
ArzilloVincenzoVerificatoreSISISISI
De CaprioPietroVerificatoreSISI
FarinaSalvatoreVerificatoreSISISI
IsoldaMicheleVerificatoreSISI
MerolaGabrieleVerificatoreSI
De CaprioPietroAiuto VerificatoreSISI
FarinaSalvatoreAiuto VerificatoreSI
IsoldaMicheleAiuto VerificatoreSISI
MerolaGabrieleAiuto VerificatoreSISISI
MannaAlessioAiuto VerificatoreSISI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.