Servizi

La taratura dei contatori è rivolta a tutti i proprietari di impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore a 20 kW, così come definito dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95).

Tale verifica sui contatori di energia elettrica attiva deve essere realizzata in conformità ai seguenti documenti:

Norma CEI 13-71 “Sistemi di misura dell’energia elettrica – Composizione, installazione e verifica”
Circolare dell’Agenzia delle Dogane 23/D del 23/12/2015
Documento Accredia DT-01-DT
La taratura di primo impianto e periodica dei contatori di energia elettrica attiva e dei sistemi di misura ai fini fiscali, è obbligatoria per:

titolari dei contatori installati su impianti di produzione di energia elettrica (fotovoltaici, eolici, biomassa, idroelettrici, geotermici, ecc..) con potenza superiore a 20 kW, officine elettriche ai fini dell’Agenzia delle Dogane;
titolari dei contatori installati su impianti, per i quali si usufruiscono delle agevolazioni fiscali in materia di accisa (ad es. i contatori installati sui gruppi elettrogeni usati per l’attività lavorativa principale).
La taratura straordinaria è obbligatoria nel caso in cui viene sostituito il contatore di energia e/o altro componente del sistema di misura (TA, TV) o anche quando c’è la necessità di rimuovere i sigilli per manutenzione al sistema di misura.

È onere del titolare effettuare la taratura di primo impianto, la verifica periodica e la verifica straordinaria ed inviare la copia dei certificati rilasciati da laboratorio autorizzato all’Agenzia delle Dogane competente per territorio. La periodicità prevista per tali ispezioni è triennale, per i contatori statici e quinquennale, per i contatori elettrodinamici.

La MA.DE. è accreditata dall’ente Accredia secondo lo schema ISP della Norma UNI CEI/EN ISO/IES 17020 per la verifica fiscale dei contatori di energia in campo ed in laboratorio. È pertanto dotata di idonea strumentazione campione, periodicamente tarata da centri LAT di riferimento oltreché di comprovata esperienza e perizia in tali tipo di attività specialistica.

L’attività in campo sarà a breve offerta ai propri clienti a seguito dell’abilitazione da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

 

CognomeNomeMansioneArea 1Area 2Area 3Area 4
De FrancescaAntonioResp. TecnicoSISISISI
MorelliRemoVice-Resp. TecnicoSISISISI
ArzilloVincenzoVerificatoreSISISISI
De CaprioPietroVerificatoreSISI
FarinaSalvatoreVerificatoreSISISI
IsoldaMicheleVerificatoreSISI
MerolaGabrieleVerificatoreSI
De CaprioPietroAiuto VerificatoreSISI
FarinaSalvatoreAiuto VerificatoreSI
IsoldaMicheleAiuto VerificatoreSISI
MerolaGabrieleAiuto VerificatoreSISISI
MannaAlessioAiuto VerificatoreSISI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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