Servizi

Dell’energia fornitaci dal servizio elettrico, quella che effettivamente utilizziamo per il funzionamento dei carichi (domestici e industriali) è l’energia attiva (EA).

Al distributore tuttavia remuneriamo l’energia apparente, costituita da energia attiva ed energia reattiva (ER). Quest’ultima va ad incidere su un aumento delle spese di trasporto da parte del distributore (a causa delle perdite sulle linee di distribuzione), per cui viene addebitata all’utente finale, sebbene con tariffazione separata.

L’indicatore che mette in relazione energia attiva e reattiva è definito fattore di potenza (cos φ).
Esso è definito dal rapporto tra l’energia effettivamente utilizzata (energia attiva) e l’energia totale prelevata dalla rete (energia apparente, pari alla somma quadratica di energia attiva e reattiva).
Il suo valore è un indicatore fondamentale per individuare la qualità e l’efficienza dell’impianto elettrico utilizzatore.

Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’art 82 stabilisce che l’esecuzione dei lavori elettrici sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro, dopo che i lavoratori abbiano ricevuto una qualifica, dimostrabile, come Persona Idonea o Persona Esperta (PES) oppure Persona Avvertita (PAV) come specificato dalla Norma CEI 11-27. Il datore di lavoro dovrà attribuire al lavoratore, per iscritto, la qualifica ad operare sugli impianti elettrici.

La norma indica i requisiti minimi di formazione che consentano di acquisire, sviluppare e mantenere capacità sui seguenti temi: tecnica, normativa, sicurezza, capacità organizzativa, esecuzione pratica. Nel caso di mancata formazione agli operatori, cioè nel caso di violazione degli obblighi specificati dalla norma, il datore di lavoro e i dirigenti incorreranno in sanzioni penali e pecuniarie.

Analoga importanza ha assunto negli ultimi anni anche la Norma CEI 78-17 inerente alla manutenzione delle cabine MT/BT degli utenti finali. Tali attività, sono infatti richiamate dallo stesso Testo Unico della Sicurezza a tutela della efficienza ed efficacia degli impianti elettrici ed in particolare delle cabine elettriche.

Nel nostro portafoglio servizi, annoveriamo corsi di formazione, in aula MA.DE. o in loco, specifici per gli addetti ai lavori elettrici, rispondenti alla normativa vigente, sia nell’ambito della Norma CEI 11-27 che della Norma CEI 78-17.

Nel primo ambito, i nostri corsi di sicurezza elettrica si rivolgono agli elettricisti addetti ai lavori di installazione e manutenzione ed agli operatori degli impianti elettrici. La durata di ciascun corso e il relativo programma sono conformi alla norma CEI 11-27 (livelli 1A e 2A).

Livello 1A Conoscenze teoriche – Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08:

Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
Norme CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto
Effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso
Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione
Procedure di lavoro generali ed aziendali
Responsabilità e compiti del Responsabile degli impianti e del Preposto ai lavori
Preparazione del lavoro; documentazione
Sequenze operative di sicurezza
Livello 2A – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione:

Norme CEI 50110-1 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione)
Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione
Per i “cabinisti”, ma anche per i committenti, è stato inoltre progettato nel nostro portafoglio servizi, un corso di formazione, in aula MA.DE. o in loco, che affronta tutte le tematiche elencate nella Norma CEI 78-17, ovvero:

Elementi di una cabina di trasformazione: livelli di tensione, apparecchiature, quadri di potenza e circuiti ausiliari
DPI nei lavori elettrici, dotazioni di cabina, gradi di protezione e interblocchi di sicurezza
Manutenzione ordinaria, predittiva e straordinaria e competenze degli operatori di una cabina di trasformazione MT/Bt (cabinisti)
Scelta delle imprese di manutenzione e definizioni contrattuali delle prestazioni affidate in appalto
Criteri di redazione delle schede di manutenzione
Esempi di schede operative per la codifica degli interventi manutentivi per i circuiti funzionali elettrici di cabina
Per ogni corso, al termine dei lavori in aula sono previsti comunque test di valutazione dell’apprendimento per il rilascio degli attestati di frequenza.

I corsi di formazione sono erogati nel rispetto del sistema di gestione qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001.

Specifiche esigenze di formazione in ambito di sicurezza elettrica e/o gestione degli impianti elettrici possono essere comunque analizzate nel dettaglio.
Le attuali regole del mercato elettrico, ai sensi dell’art. 24.1 dell’Allegato A della delibera AEEGSI 654/2015/R/eel (e s.m.i.), autorizzano gli enti distributori, per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ad applicare penali in corrispettivo monetario per un eccessivo prelievo di energia reattiva.

I corrispettivi definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per eccessivo prelievo di energia reattiva sono stati aggiornati dalle Tabelle TIT allegate alla delibera 778/2016/R/eel (e s.m.i.).
Esse prevedono tariffe differenziate per i prelievi di energia reattiva nelle fasce F1 ed F2 (non sono previste penali per la fascia F3), a partire da valori medi del rapporto ER/EA superiori al 33% (pari ad un fattore di potenza di 0,95) e maggiorati per valori medi superiori al 75% (pari ad un fattore di potenza di 0,8).

Nelle realtà produttive del terziario o industriale, anche con l’installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico (o altro), può verificarsi che, un impianto in regola con un fattore di potenza medio (cos φ) maggiore di 0,9 potrebbe ritrovarsi nuovamente squilibrato. Questo per effetto sia dell’innalzamento dei limiti dell’energia reattiva ammessa in prelievo, sia per la possibile riduzione dell’energia attiva prelevata. Il risultato porterebbe l’utente a pagare una penale, pur essendo convinto di avere l’impianto in “regola”.

Il nostro servizio specialistico, attraverso la registrazione e l’analisi dei parametri quali tensione, corrente, cos φ, potenza attiva e reattiva (istantanee e medie), è in grado di individuare le eventuali carenze impiantistiche e relazionare al cliente i dovuti accorgimenti per evitare il pagamento di energia non consumata e problemi di danneggiamento delle apparecchiature elettriche, quali motori e rifasatori.

CognomeNomeMansioneArea 1Area 2Area 3Area 4
De FrancescaAntonioResp. TecnicoSISISISI
MorelliRemoVice-Resp. TecnicoSISISISI
ArzilloVincenzoVerificatoreSISISISI
De CaprioPietroVerificatoreSISI
FarinaSalvatoreVerificatoreSISISI
IsoldaMicheleVerificatoreSISI
MerolaGabrieleVerificatoreSI
De CaprioPietroAiuto VerificatoreSISI
FarinaSalvatoreAiuto VerificatoreSI
IsoldaMicheleAiuto VerificatoreSISI
MerolaGabrieleAiuto VerificatoreSISISI
MannaAlessioAiuto VerificatoreSISI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.