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La crescente e necessaria adozione di sistemi di gestione dell’energia in conformità con la norma UNI ISO 50001:2011, richiede un periodico controllo dei sistemi di monitoraggio dell’energia nelle sue diverse forme con l’obiettivo, tra l’altro, di un continuo e progressivo efficientamento degli impianti elettrici (attivi e passivi).
Non da meno l’impatto della focalizzazione da parte dell’ARERA sul fattore di potenza in prelievo degli impianti utilizzatori (vedi Delibera AEEG 180/2013/R/EEL) con rimodulazione tariffaria a partire dal 1 gennaio 2016 sulla valorizzazione dell’energia reattiva assorbita dalla rete ai diversi livelli di tensione (AT, MT e bt).
Nell’ambito delle ispezioni di legge previste dal DPR 462/01, il datore di lavoro (DL) deve periodicamente sottoporre a verifica le installazioni e/o dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche. Un esempio di tali impianti possono essere gli impianti captatori a gabbia (LPS esterno) o gli scaricatori sulle linee entranti nell’opificio (SPD o SPM interno ai luoghi di lavoro) installati a seguito di valutazione del rischio di fulminazione in coerenza con la Norma CEI EN 62305-2 e progetto specifico di professionista abilitato. A due anni dall’entrata in esercizio di tali impianti, il DL è tenuto alla verifica periodica degli apparati installati incaricando o l’ASL/Arpa di competenza o un Organismo Abilitato dal MiSE (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) ai sensi del DPR 462/01 per la specifica area.

Eventuali modifiche sostanziali degli stessi impianti richiedono la verifica straordinaria sempre ai sensi del DPR 462/01 in analogia alle verifiche periodiche.

La MA.DE. annovera tale abilitazione del MiSE (vedi decreto) (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) con specifico accreditamento su schema ISP secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da parte di Accredia (vedi certificato). I servizi di ispezione offerti in tale ambito permettono quindi di accertare l’efficienza dei sistemi di protezioni previsti, installati e denunciati di tipo base (LPS esterno) o integrativo (LPS interno) che siano legati alla riduzione del rischio alle persone. Nello specifico gli ispettori MA.DE. accerteranno:

la rispondenza tra progetto e stato dell’arte;
l’idoneità dell’impianto disperdente, dei captatori e delle calate mediante misura della resistenza di terra e di continuità dei vari elementi;
l’efficienza degli eventuali scaricatori di tensione mediante misura delle continuità e prove di funzionalità.
Al termine delle ispezioni, la MA.DE. rilascerà il verbale di ispezione ai sensi del DPR 462/01.

Negli ultimi anni la MA.DE. ha acquisito una particolare esperienza e competenza nella verifica delle installazioni di protezione da scariche atmosferiche presenti sulle turbine eoliche WTG (vedi Le nostre eccellenze – Sicurezza… in alta quota), abilitando i propri ispettori ai lavori in quota ed in ambienti confinati con specifici DPI (es. imbragature, discensori di emergenza…).

Per maggiori informazioni sulle modalità operative, consulta o scarica:Il laboratorio MA.DE. per soddisfare le esigenze di controllo distribuite dei clienti, è in grado di effettuare la taratura di contatori e/o misuratori ad impulsi di energia elettrica attiva e reattiva in conformità con la norma CEI 13-71 (di recente pubblicazione) ed in coerenza con la direttiva MID (direttiva 2014/32/UE allegato MI-003).

Le attività sono erogate nel rispetto del sistema di gestione qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001.
I rapporti di taratura rilasciati per tali apparati garantiscono la riferibilità ai campioni nazionali di riferimento (ISO riferibili) e di conseguenza permettono al cliente il rispetto dei propri processi interni di monitoraggio dell’energia elettrica.

CognomeNomeMansioneArea 1Area 2Area 3Area 4
De FrancescaAntonioResp. TecnicoSISISISI
MorelliRemoVice-Resp. TecnicoSISISISI
ArzilloVincenzoVerificatoreSISISISI
De CaprioPietroVerificatoreSISI
FarinaSalvatoreVerificatoreSISISI
IsoldaMicheleVerificatoreSISI
MerolaGabrieleVerificatoreSI
De CaprioPietroAiuto VerificatoreSISI
FarinaSalvatoreAiuto VerificatoreSI
IsoldaMicheleAiuto VerificatoreSISI
MerolaGabrieleAiuto VerificatoreSISISI
MannaAlessioAiuto VerificatoreSISI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.