Servizi

La crescente e necessaria adozione di sistemi di gestione dell’energia in conformità con la norma UNI ISO 50001:2011, richiede un periodico controllo dei sistemi di monitoraggio dell’energia nelle sue diverse forme con l’obiettivo, tra l’altro, di un continuo e progressivo efficientamento degli impianti elettrici (attivi e passivi).
Non da meno l’impatto della focalizzazione da parte dell’ARERA sul fattore di potenza in prelievo degli impianti utilizzatori (vedi Delibera AEEG 180/2013/R/EEL) con rimodulazione tariffaria a partire dal 1 gennaio 2016 sulla valorizzazione dell’energia reattiva assorbita dalla rete ai diversi livelli di tensione (AT, MT e bt).

Il laboratorio MA.DE. per soddisfare le esigenze di controllo distribuite dei clienti, è in grado di effettuare la taratura di contatori e/o misuratori ad impulsi di energia elettrica attiva e reattiva in conformità con la norma CEI 13-71 (di recente pubblicazione) ed in coerenza con la direttiva MID (direttiva 2014/32/UE allegato MI-003).

Le attività sono erogate nel rispetto del sistema di gestione qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001.
I rapporti di taratura rilasciati per tali apparati garantiscono la riferibilità ai campioni nazionali di riferimento (ISO riferibili) e di conseguenza permettono al cliente il rispetto dei propri processi interni di monitoraggio dell’energia elettrica.

CognomeNomeMansioneArea 1Area 2Area 3Area 4
De FrancescaAntonioResp. TecnicoSISISISI
MorelliRemoVice-Resp. TecnicoSISISISI
ArzilloVincenzoVerificatoreSISISISI
De CaprioPietroVerificatoreSISI
FarinaSalvatoreVerificatoreSISISI
IsoldaMicheleVerificatoreSISI
MerolaGabrieleVerificatoreSI
De CaprioPietroAiuto VerificatoreSISI
FarinaSalvatoreAiuto VerificatoreSI
IsoldaMicheleAiuto VerificatoreSISI
MerolaGabrieleAiuto VerificatoreSISISI
MannaAlessioAiuto VerificatoreSISI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.